L’Associazione Ananda Sangha For Self Realization è un’Associazione di promozione sociale iscritta nel relativo Registro Regionale della Regione Umbria al n.ro 413 con Determina Dirigenziale n. 1064 del 10 febbraio 2020.

Le erogazioni liberali sono pertanto detraibili-deducibili da parte del donatore, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017, nel seguente modo:

  • Persone fisiche: Detrazione dall’imposta lorda dell’Irpef di un importo pari al 30% dell’erogazione effettuata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 30.000 Euro
  • Persone fisiche, enti e società: Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Le persone fisiche possono quindi scegliere, alternativamente, la prima o la seconda ipotesi.

Le donazioni devono essere effettuate con modalità “tracciabili” (bonifico bancario, bollettino conto corrente postale, assegno intestato, carta di credito)

Si riporta di seguito l’art. 83 del D.Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo e’ elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e’ consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalita’ in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e societa’ sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza puo’ essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita’ di valorizzazione delle liberalita’ di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si e’ verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente e’ punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilita’ o detraibilita’ con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a condizione che le liberalita’ ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.